Riportiamo quanto pubblicato dal Signor Piero Ponti e condiviso sul social “Moggio e dintorni”
Un Comune non può convertire indiscriminatamente tutti i parcheggi di tutte le vie a pagamento, specialmente in periferia, senza rispettare precisi vincoli di legge.
L’articolo 7, comma 8, del Codice della Strada stabilisce infatti che, laddove il Comune istituisca parcheggi a pagamento (strisce blu), deve obbligatoriamente riservare nelle immediate vicinanze un’adeguata area destinata a parcheggio gratuito (strisce bianche).
Il Comune può evitare di inserire parcheggi gratuiti solo nelle seguenti aree specifiche:
Zone a Traffico Limitato (ZTL)
Aree pedonali
Centri storici di particolare pregio (Zone A)
Aree esterne a queste zone, ma solo se espressamente qualificate dalla Giunta Comunale con apposita delibera come “zone di particolare rilevanza urbanistica” caratterizzate da eccezionali esigenze di traffico.
La periferia difficilmente rientra in queste categorie. Di conseguenza, una delibera che impone la sosta a pagamento a tappeto, senza alternanza con le strisce bianche e senza una reale e documentata motivazione legata al traffico, è illegittima.
I cittadini hanno a disposizione due modalità principali per tutelarsi: l’impugnazione diretta della delibera (preventiva) o l’impugnazione della singola multa (successiva).
1. Ricorso al TAR contro la delibera (Azione Collettiva/Preventiva)
Se si vuole annullare l’atto alla radice per liberare l’intero quartiere o comune dalle strisce blu, occorre contestare la delibera della Giunta o del Consiglio Comunale.
Autorità: Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) competente per territorio.
Termine: Entro 60 giorni dalla pubblicazione della delibera nell’Albo Pretorio del Comune.
Come funziona: Questa strada richiede obbligatoriamente l’assistenza di un avvocato ed è piuttosto costosa. Per questo motivo, viene solitamente intrapresa da comitati di quartiere, associazioni di consumatori o gruppi di residenti che uniscono le forze per dividere le spese legali.
Motivo del ricorso: “Eccesso di potere per carenza di motivazione” e “Violazione dell’art. 7 comma 8 del Codice della Strada”. Si dimostra che il Comune ha usato le strisce blu in periferia solo per “fare cassa” e non per regolare flussi di traffico inesistenti.