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Pubblicato in Attualita`

Covid-19, congedi famigliari e bonus baby sitting

Sabato, 20 Marzo 2021 08:24 Scritto da  CISL MONZA BRIANZA LECCO

Sono state pubblicati i «Provvedimenti a favore delle famiglie nei periodi di sospensione dell’attività scolastica, quarantena per infezione da Covid-19, quarantena preventiva disposta dalla Asst territoriale». Al momento in cui pubblichiamo, le modalità di accesso alla prestazione e la modulistica non sono rese disponibili dall’Inps. Non appena lo saranno, sarà nostra cura informarvi tempestivamente.
Congedi per genitori lavoratori dipendenti

Lavoro agile

Il genitore lavoratore dipendente con figlio convivente minore di 16 anni, alternativamente all’altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile.

Congedi parentali con indennità del 50% della retribuzione

Nelle sole ipotesi in non si possa svolgere lavoro agile, i genitori, alternativamente, possono usufruire dei congedi parentali con indennità del 50% se il figlio convivente è minore di 14 anni. Tale beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli disabili di gravità accertata (Legge 104 art. 4 comma 1) in caso di sospensione scolastica o chiusura dei centri diurni. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. Eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere convertiti in congedi con indennità.

Figlio da 14 a 16 anni

In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto ad astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro

Bonus baby sitting

Hanno diritto ad un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, i lavoratori iscritti alla gestione separata Inps, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari. Il bonus è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido o se l’altro genitore non svolge alcuna attività lavorativa o la svolge lavoro agile oppure usufruisce del congedo con indennità. Il bonus è erogato tramite Libretto Famiglia o, in alternativa, direttamente al richiedente per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia.

LA CISL SCUOLA approfondisce

È stato pubblicato sulla G.U.279 del 9/11 il D.L.149/2020 che, all'art.13, prevede il nuovo "congedo straordinario in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole secondarie di I grado". Il Decreto Legge prevede che, limitatamente alle cosiddette zone rosse (individuate con Ordinanza del Ministero della Salute), dove è operante la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle classi II e III delle scuole secondarie di I grado, nel caso in cui i genitori non possano svolgere la loro prestazione lavorativa in modalità "agile" sia loro riconosciuta, alternativamente, la facoltà di astenersi dal lavoro per l'intera durata della sospensione stessa.

Il medesimo beneficio è riconosciuto ai genitori di figli disabili in situazione di gravità iscritti a scuole di ogni ordine e grado ovvero ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura dai DPCM 24 ottobre e 3 novembre.
Per i periodi di congedo viene riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione e la copertura previdenziale con contribuzione figurativa. Occorre tuttavia tenere conto che i benefici in questione hanno copertura economica limitata a 52,1 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS, sulla base delle domande pervenute, provvederà al relativo monitoraggio con conseguente rigetto delle domande che eccedano il limite di spesa indicato dalla norma.

Un importo pari a 2,4 milioni di euro (sempre per il 2020) è destinato alla copertura del fabbisogno per eventuale sostituzione del personale docente, educativo ed ATA che utilizzi il congedo straordinario per assistenza ai figli.
Le nuove disposizioni integrano quanto già previsto, in materia di congedi per assistenza ai figli, dall'art. 21-bis del DL 104/2020, convertito dalla legge 126/2020 (Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici)

 

Ultima modifica il Sabato, 20 Marzo 2021 08:30
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